ARMISTIZIO DI CASSIBILE
IL PRIMO SCHEMA DI
RESA CHIAMATO “CORTO ARMISTIZIO” (Dal libro CONTROMEMORIALE)
Il gen. Castellano, mandato
segretamente dal Capo del Governo Badoglio a trattare la capitolazione,
portò a Roma il 27 agosto '43 un testo di armistizio steso dagli
angloamericani. Fu chiamato “corto armistizio”; cioè uno schema
preliminare per la resa dell'Italia. Eccone il testo con la anticipata
indicazione della data del 3 settembre, per la firma:
Lì 3 settembre 1943
Le seguenti condizioni di
armistizio sono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Generale
Comandante delle Forze armate alleate, autorizzato dai Governi degli Stati
Uniti e della Gran Bretagna, e nell'interesse delle Nazioni Unite, e sono
accettate dal Maresciallo Badoglio, Capo del Governo italiano.
1) Immediata cessazione di
ogni attività ostile da parte delle Forze Armate Italiane.
2) L'Italia farà ogni
sforzo per sottrarre ai tedeschi tutti i mezzi che potrebbero essere adoperati
contro le Nazioni Unite.
3) Tutti i prigionieri e gli
internati delle Nazioni Unite saranno rilasciati immediatamente nelle mani
del Comandante in Capo alleato e nessuno di essi dovrà essere trasferito
in territorio tedesco.
4) Trasferimento immediato
in quelle località che saranno designate dal Comandante in
Capo alleato, della Flotta e dell'Aviazione italiane con i dettagli del
disarmo che saranno fissati da lui.
5) Il Comandante in Capo alleato
potrà requisire la marina mercantile italiana e usarla per le necessità
del suo programma militare navale.
6) Resa immediata agli Alleati
della Corsica e di tutto il territorio italiano sia delle isole che del
Continente per quell'uso come basi di operazioni e per altri scopi che
gli Alleati riterranno necessari.
7) Immediata garanzia del
libero uso di tutti i campi di aviazione e dei porti navali in territorio
italiano senza tener conto del progresso dell'evacuazione delle forze tedesche
dal territorio italiano. Questi porti navali e campi di aviazione dovranno
essere protetti dalle forze armate italiane finché questa funzione
non sarà assunta dagli Alleati.
8) Tutte le forze armate italiane
saranno richiamate e ritirate su territorio italiano da ogni partecipazione
alla guerra da qualsiasi zona in cui siano attualmente impegnate.
9) Garanzia da parte del Governo
italiano che, se necessario, impiegherà le sue forze armate per
assicurare con celerità e precisione l'adempimento di tutte le condizioni
di questo armistizio.
10) Il Comandante in Capo
delle forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi provvedimento
che egli riterrà necessario per proteggere gli interessi delle forze
alleate per il proseguimento della guerra; e il Governo italiano s'impegna
a prendere quelle misure amministrative e di altro carattere che il Comandante
in Capo richiederà, e in particolare il Comandante in Capo stabilirà
un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che
egli giudicherà necessario nell'interesse delle Nazioni alleate.
11) Il Comandante in Capo
delle forze armate alleate avrà il pieno diritto d'imporre misure
di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione.
12) Altre condizioni di carattere
politico, economico e finanziario a cui l'Italia dovrà conformarsi
saranno trasmesse più tardi.
CONTROMEMORIALE Bruno Spampanato
IL “LUNGO ARMISTIZIO”, PROTOCOLLO DEL REGIME
DI OCCUPAZIONE, E PREMESSA DEL “DIKTAT” (Dal
libro CONTROMEMORIALE)
Queste condizioni armistiziali avranno vigore
fino alla firma del trattato di pace (10-2-1947), atto di natura unilaterale
imposto all'Italia (“diktat”), e accettato dal suo governo postbellico.
In esso l'Italia sarà costretta a riconoscere il principio di aver
“intrapreso una guerra di aggressione” (premessa, cpv. 2°): e pertanto
le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio
nazionale, rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità
dello Stato, divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni
di ogni genere: queste condizioni - tutte gravissime - discendono, direttamente,
dai criteri che avevano ispirato l'armistizio nel protocollo definitivo,
per la cui firma s'era scelto il quadrato di una nave inglese e l'ancoraggio
di Malta.
LA FIRMA
Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul
quadrato della nave britannica “ Nelson ”, si riunirono:
per gli “alleati”, il gen. Eisenhower, l'ammiraglio
Cunningham, il gen. MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro ufficiali;
per l'Italia; il Maresciallo Badoglio, il gen.
Ambrosio, il gen. Roatta, il gen. Sandalli, l'ammiraglio De Courten, coi
loro ufficiali.
Nella riunione fu discussa la dichiarazione di
guerra del R. Governo italiano alla Germania, richiesta dagli anglo-americani
attraverso il gen. Eisenhower. Il Capo del R. Governo italiano Badoglio
concordò circa l'opportunità della dichiarazione di guerra
al Reich, solo riservando al Sovrano la definitiva decisione.
In quella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo
dell'armistizio italiano. L'atto era intitolato “ Condizioni aggiuntive
di armistizio con l'Italia ”, e integrava il primo schema di armistizio,
o “ corto armistizio ”., firmato il 3 settembre '43.
Si riproduce qui il testo integrale del nuovo
protocollo, noto col nome di “lungo armistizio”, o “ resa incondizionata
dell'Italia ”.
IL TESTO
“Poiché in seguito ad un armistizio
in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran
Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte,
e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese
fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere
militare;
e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito
in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre
condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere
in seguito;
e poiché è opportuno che le condizioni
di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico
e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni
del suddetto armistizio dei 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio
del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli
Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto
delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro
L'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i
suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze
in qualsiasi modo e non esaudisca le richieste di questi Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal generale
Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente
autorizzato a tale effetto;
E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo
Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo
delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato
a tale effetto dal Governo italiano.
1.(A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque
si trovino, a questo scopo si arrendono.
(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve
cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti
ed altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite.
In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione
immediata delle ostilità di qualunque genere contro le Forze delle
Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali, militari
e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente
le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.
(C) Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà alle Forze
navali, militari ed aeronautiche, nonché alle autorità ed
ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione e dal
danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia
pubblica che privata.
2. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte
le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte
le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino,
e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia
od in territori occupati dall'Italia.
3. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte
le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni
portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte
di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà
tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e
per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa
esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione
per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà
essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le
altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in
caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle
Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione.
In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle
caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.
4. Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro
il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno
da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo
italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno
indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare
e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle
Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse
emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone
notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere
da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il
permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo
delle Forze Alleate.
5. Nessuna requisizione, appropriazione, od altre
misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare
ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà
nelle zone specificate nel capoverso n. 4.
6. La smobilitazione delle Forze italiane di terra,
mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà
seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
7. Le navi da guerra italiane di tutte le categorie,
ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti
che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni
decisione in merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo
delle Forze Alleate.
ANNOTAZIONE.- Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra
italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà
il seguente tenore: “ le navi da guerra italiane di tutte le categorie,
ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti
dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà
presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate ”.
8. Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non
decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del
Comandante Supremo delle Forze Alleate.
9. Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli
14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca
ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi
di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano
o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà,
in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito
di partire.
10. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte
le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti
e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o
dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai
campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed
aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere
in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza
o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite.
Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni
Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.
11. Il Governo italiano fornirà subito gli
elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l’indicazione
della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore
delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà
posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire.
La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa
dalle Nazioni Unite.
12. Non dovrà aver luogo alcuna distruzione
né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà
autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale
da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti
ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale
di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta
ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno
a carico delle autorità italiane ("will be the responsability
of the italian authorities").
13. La fabbricazione, produzione e costruzione del
materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è
proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni
Unite. Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che
verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione
e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da
guerra.
14. (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca
ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite
o completate durante il periodo di validità del presente atto, saranno
dalle competenti autorità italiane messe a disposizione, in buono
stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi
e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento
alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno
a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego
o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione
o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane, che
erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la
guerra, verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate
verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.
(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali
saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse
stabiliranno.
15. Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni
delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse,
a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche
con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà
sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del Tribunale
delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate
nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno
di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà
le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà.
Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite
o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa
di accordi (arrangements) per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria
riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal
Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte
le misure necessarie per assicurarsi che le navi ed i loro carichi non
saranno danneggiati.
16. Nessun impianto di radio o di comunicazione
a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti,
sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione
non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché
disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite
dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorità italiane
si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della
stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione
che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate.
Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione
rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.
17. Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto
e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite
avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane
e di sorvolare il territorio italiano.
18. Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare
certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione
verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze
italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone
in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze
Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art.
4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati
l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia
sotto il suo controllo.
19. Nei territori o zone cui si riferisce l'art.
18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali
elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni
per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti
e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite
saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità
italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo
italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali
che le Nazioni Unite riterranno richiedere.
20. Senza pregiudizio alle disposizioni del presente
atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante
nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione
verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e
regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici
italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante
in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.
21. In aggiunta ai diritti relativi ai territori
italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20:
(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari
delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano
non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione
e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.
(B) le autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio
italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (transport
facilities) richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per
il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni
emanate dal Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo
degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre,
sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie,
materiali ed altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed
i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare,
insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.
22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno
da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno
prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.
23. Il Governo italiano metterà a disposizione
la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano
ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi
di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte
le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle
Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà
alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano
prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni
Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano,
per il controllo dei cambi coll'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie
coll'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà
qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili
materie.
24. Non vi dovranno essere relazioni finanziarie,
commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in
guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi
o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante
in capo alleato o di funzionari designati.
25. (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una
qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno
interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani
e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati
in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio
specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici,
consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere
disposto dalle Nazioni Unite.
(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro
dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano
occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura
circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti
nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate
ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.
26. In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani
sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione
del Comandante Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno
servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui
si riferisce l'art. 25 (A), né si recheranno in qualsiasi lungo
con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. Coloro
che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo
le disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.
27. Il personale e il materiale delle Forze militari,
navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni,
i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro
il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia
occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque
essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.
28. (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto
di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce l'art. 27,
che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani,
ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro
o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà,
nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.
(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione
civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in
territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di
partire, ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.
(C) Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente
a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà
sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione
data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento,
custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi
delle sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o proprietà.
29. Benito Mussolini, i suoi principali associati
fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra
o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati
dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato
dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente
arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini
impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.
30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti
i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni
della Gioventù Fascista saranno, se questo non sia già stato
fatto, sciolte in conformità alle dispozioni del Comandante Supremo
delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le
ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione
delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale
fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia
e dell'insegnamento fascista.
31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni
di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia
già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni
saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da
qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano
adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo
delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione
fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante
da essa.
32. (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle
Forze delle Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle
Nazioni unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in
qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli
italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai
rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà
disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo
tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato
come una violazione delle sue condizioni.
(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste
sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia)
in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno
rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno
sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.
(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere
prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà
dei cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini
stranieri.
33. (A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni
che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna,
servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation of war
") e pagamento delle spese di occupazione.
(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo delle
Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo
alle attività ("assets") sia in territorio italiano sia
fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi
istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o persone
domiciliate ("residents") in territorio italiano e non disporrà
né permetterà di disporre di qualsiasi tale attività
fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.
34. Il Governo italiano eseguirà durante
il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmamento,
smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante
supremo delle Forze alleate.
35. Il Governo italiano fornirà tutte le
informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni
Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali,
progetti o qualsiasi altro documento o informazione.
36. Il Governo italiano prenderà ed applicherà
qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria
per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili
italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante
supremo delle forze alleate.
37. Verrà nominata una Commissione di controllo
che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire
il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante
supremo delle forze alleate.
38.(A) Il termine "Nazioni Unite nel presente
atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la commissione
di controllo, e qualsiasi altra autorità che le nazioni unite possano
nominare.
(B) Il termine “Comandante Supremo" delle forze alleate nel presente
atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti
che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.
39. Ogni riferimento alle Forze terresti, navali
ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista
e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che
potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
40. Il termine "materiali di guerra” nel presente
atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni
che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.
41. Il termine "territorio italiano” comprende
tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma
senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerata
inclusa l'Albania. Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella
misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto
non saranno applicabili né riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi
colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni Unite,
o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.
42. Il Governo italiano invierà una delegazione
al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli
interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane
gli ordini della commissione di controllo.
43. Il presente atto entrerà in vigore immediatamente.
Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi
altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di
pace con l'Italia.
44. Il presente atto può essere denunciato
dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di
cui al presente atto non saranno adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni
Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte
alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di occupazione
militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.
Il presente atto è redatto in inglese ed
italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi
disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione
di controllo prevarrà”.
Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:
M.llo PIETRO BADOGLIO, Capo del Governo italiano
DWIGHT D. EISENHOWER, Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante
in capo alleato
CONTROMEMORIALE Bruno Spampanato